Graduatoria interna di istituto: l'influenza dei corsi da 30 CFU sull'assegnazione dei punteggi

Negli ultimi anni, l'implementazione di percorsi abilitanti da 30 CFU per il personale docente già in possesso di altre abilitazioni o specializzazioni ha suscitato interesse e interrogativi nel panorama educativo italiano. Tuttavia, una questione che emerge con chiarezza riguarda il loro impatto sulla graduatoria interna di istituto e sulla mobilità del personale docente. In questo articolo, esploreremo il motivo per cui il conseguimento di un'abilitazione attraverso questi percorsi non si traduce in punteggio aggiuntivo nella graduatoria interna di istituto.

Percorsi 30 CFU per docenti già abilitati/specializzati

Con l'articolo 13 del DPCM del 4 agosto 2023, sono stati istituiti percorsi abilitanti da 30 CFU dedicati al personale docente già in possesso di altre abilitazioni o specializzazioni, principalmente su posto di sostegno. Questi percorsi, concepiti per consentire il conseguimento dell'abilitazione nella scuola secondaria di primo o secondo grado, sono stati accolti con interesse da parte di chi desidera ampliare le proprie competenze o migliorare le proprie prospettive lavorative.

Valutazione titoli nella graduatoria interna

Tuttavia, quando si tratta di inserire i titoli nella graduatoria interna di istituto, la situazione si presenta diversa. La Tabella di valutazione dei titoli, utilizzata per la compilazione delle graduatorie interne secondo l'Ipotesi di CCNI 2022/25, non prevede la valutazione dell'abilitazione conseguita tramite questi percorsi. Invece, si considera il superamento di un pubblico concorso per esami e titoli per l'accesso al ruolo di appartenenza o di livello pari o superiore.

Ragioni della mancata valutazione

La mancanza di attribuzione di punteggio a queste abilitazioni nelle graduatorie interne può sembrare sorprendente, ma ha una spiegazione. La logica alla base di questa decisione risiede nel fatto che la valutazione si concentra sul superamento di concorsi pubblici, indipendentemente dalla natura abilitante o meno di tali concorsi. Pertanto, poiché la Tabella di valutazione dei titoli si focalizza sul superamento del concorso anziché sull'abilitazione in sé, i titoli ottenuti attraverso i nuovi percorsi da 30 CFU non ricevono punteggio aggiuntivo.