Percorsi Abilitanti: cosa aspettarsi da passaggio di ruolo e anno di prova per i docenti di primaria

I nuovi percorsi abilitanti, introdotti dal D.lgs. 59/2017 e successivi aggiornamenti, rappresentano una tappa cruciale per i docenti che desiderano ottenere un ruolo stabile nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Questi percorsi fanno parte del nuovo sistema di formazione iniziale e reclutamento per l’accesso ai ruoli nella scuola secondaria, articolato in tre fasi principali:

  • Percorso universitario e accademico abilitante di almeno 60 CFU/CFA.
  • Concorso pubblico nazionale su base regionale o interregionale.
  • Periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.

Il decreto 59/2017 ha previsto una fase transitoria fino al 31 dicembre 2024, che include percorsi abilitanti da 36 e 30 CFU/CFA.

Percorsi 30 CFU per Docenti Abilitati o Specializzati

Diversamente dai percorsi da 60 CFU ancora da avviare, i percorsi da 30 CFU per docenti già abilitati o specializzati sono già operativi. Questi percorsi, previsti dall'articolo 13 del DPCM 4 agosto 2023, offrono ai docenti la possibilità di ottenere ulteriori abilitazioni, aumentando le opportunità di accesso a ruoli e supplenze dalla prima fascia delle GPS.

Finalità dei Percorsi da 30 CFU

  • Accesso a più procedure concorsuali.
  • Maggiore possibilità di ottenere supplenze.
  • Opportunità per i "docenti ingabbiati" di ottenere una nuova abilitazione e richiedere un passaggio di cattedra o ruolo.

Requisiti per il Passaggio di Ruolo

I docenti che ottengono un’altra abilitazione possono richiedere il passaggio di ruolo (cambiando grado di istruzione) o di cattedra (cambiando classe di concorso, ma non il grado di istruzione). I requisiti, secondo l’articolo 4 del CCNI 2022/25, includono:

  • Superamento dell’anno di prova.
  • Possesso dell’abilitazione per il grado di istruzione o classe di concorso richiesta.
  • Specializzazione su sostegno per il passaggio di ruolo su posti di sostegno.

Anno di Prova

I docenti che ottengono il passaggio di ruolo devono svolgere l’anno di prova, come stabilito dall’art. 2 del DM 226/2022. Tuttavia, non devono ripetere il periodo di prova i docenti che:

  • Hanno già completato il periodo di formazione e prova per lo stesso grado di istruzione.
  • Ottengono il rientro in un precedente ruolo dove hanno già svolto il periodo di formazione e prova.

Valutazione dei Concorsi nella Fase Transitoria

I concorsi in atto, compreso quello previsto per l’autunno, rientrano nella fase transitoria ma sono considerati concorsi ordinari. I docenti che supereranno queste prove riceveranno 12 punti nella graduatoria interna di istituto e nella mobilità, come previsto dalla tabella di valutazione dei titoli allegata al CCNI 2022/25.